Legge regionale 07 luglio 2006 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2022

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 9 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 28/2006

Articolo 7 bis aggiunto da art. 2, comma 31, L. R. 30/2007

Articolo 8 bis aggiunto da art. 10, comma 25, L. R. 17/2008

Articolo 23 bis aggiunto da art. 10, comma 33, L. R. 17/2008

Articolo 21 bis aggiunto da art. 26, comma 6, L. R. 11/2009

Articolo 9 ter aggiunto da art. 9, comma 22, L. R. 24/2009

Articolo 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 7/2010

Articolo 7 .1 aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 7/2010

Articolo 7 ter aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 7/2010

10  Articolo 8 ter aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 7/2010

11  Articolo 12 bis aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 7/2010

12  Articolo 20 bis aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2010

13  Articolo 23 ter aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 7/2010

14  Articolo 26 bis aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 7/2010

15  Capo VIII abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 7/2010

16  Legge abrogata da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

17  Capo I abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

18  Capo II abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

19  Capo III abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

20  Capo IV abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

21  Capo V abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

22  Capo VI abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

23  Capo VII abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

24  Capo IX abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Capo I

Principi

Art. 1

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 2

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 7/2010

Art. 3 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Capo II

Servizi e azioni a sostegno delle famiglie e della genitorialità

Art. 4

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 6

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 7

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 7.1

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Capo III

Interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità

Art. 7 bis

( ABROGATO )

(1)(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 31, L. R. 30/2007

Parole soppresse al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 11/2009

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 7 ter

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 8

( ABROGATO )

(1)(7)

Note:

Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 7/2010

Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 5, L. R. 22/2010

Parole sostituite al comma 1 bis da art. 9, comma 1, L. R. 11/2011

Comma 1 ter aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 11/2011

Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 11/2011

Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 4, L. R. 11/2011

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 8 bis

( ABROGATO )

(1)(2)(6)(7)

Note:

Articolo aggiunto da art. 10, comma 25, L. R. 17/2008

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 18, L. R. 24/2009

Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 2, L. R. 18/2009

Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 16/2011

Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 16/2011

Articolo abrogato da art. 9, comma 19, L. R. 20/2015

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 20, L. R. 20/2015

Art. 8 ter

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 9

( ABROGATO )

(1)(3)

Note:

Articolo sostituito da art. 9, comma 20, L. R. 24/2009

Parole sostituite al comma 3 da art. 36, comma 1, L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 9 bis

(Sostegno al mantenimento dei minori)

(1)(6)(7)(8)(10)(11)(12)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)

1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.

3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

(9)

4. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;

b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;

c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;

d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.

4 bis. Qualora, all'esito della rendicontazione da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse assegnate ai sensi del regolamento di cui al comma 4, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sulle risorse stanziate nell'esercizio finanziario successivo.

(13)

5. Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia di indicatori di situazione economica, ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 20.000 euro. Tale limite è annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.

6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 28/2006

Comma 7 abrogato da art. 10, comma 27, L. R. 17/2008

Comma 4 abrogato da art. 10, comma 27, L. R. 17/2008

Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 28, L. R. 17/2008

Lettera a ante) del comma 5 aggiunta da art. 10, comma 28, L. R. 17/2008

Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/2009

Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 15/4/2010, n. 678 (B.U.R. 28/4/2010, n. 17).

Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 11/4/2011, n. 615 (B.U.R. 27/4/2011, n. 17).

Comma 3 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 11/2011

10  Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 13/4/2012, n. 577 (B.U.R. 2/5/2012, n. 18).

11  Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 18/4/2013, n. 774 (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

12  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 6/2013

13  Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 5, L. R. 23/2013

14  Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 16/5/2014, n. 901 (B.U.R. 4/6/2014, n. 23).

15  Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 17/4/2015, n. 694 (B.U.R. 6/5/2015, n. 18).

16  Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 10/6/2016, n. 1042 (B.U.R. 29/6/2016, n. 26).

17  Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 7/4/2017, n. 669 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17).

18  Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 20/4/2018, n. 948 (B.U.R. 9/5/2018, n. 19).

19  Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 18/4/2019, n. 636 (B.U.R. 8/5/2019, n. 19).

20  Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 15/5/2020, n. 692 (B.U.R. 3/6/2020, n. 23).

21  Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 23/4/2021, n. 600 (B.U.R. 5/5/2021, n. 18).

22  Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 36, c. 4, LR 22/2021, come disposto dall'art. 44, c. 9 della medesima LR 22/2021.

23  Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 8/4/2022, n. 486 (B.U.R. 20/4/2022, n. 16).

24  Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 26/5/2023, n. 814 (B.U.R. 7/6/2023, n. 23).

Art. 9 ter

( ABROGATO )

(1)(5)

Note:

Articolo aggiunto da art. 9, comma 22, L. R. 24/2009

Comma 3 sostituito da art. 8, comma 36, L. R. 18/2011

Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 37, L. R. 18/2011

Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 38, L. R. 18/2011

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 10

( ABROGATO )

(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 41, L. R. 22/2007

Comma 5 ter aggiunto da art. 10, comma 30, L. R. 17/2008

Comma 5 quater aggiunto da art. 10, comma 30, L. R. 17/2008

Comma 2 sostituito da art. 26, comma 3, lettera a), L. R. 11/2009

Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 3, lettera b), L. R. 11/2009

Comma 5 bis sostituito da art. 26, comma 3, lettera c), L. R. 11/2009

Comma 5 ter sostituito da art. 26, comma 3, lettera d), L. R. 11/2009

Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 13, L. R. 12/2009

Parole aggiunte al comma 5 da art. 5, comma 3, L. R. 18/2009

10  Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 24, L. R. 24/2009

11  Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 16/2011

12  Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 16/2011

13  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 15, L. R. 14/2018

14  Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 86, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

15  Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 92, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

16  Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 34, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

17  Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 43, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

18  Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6, c. 3, LR 22/2021, come disposto dall'art. 44, c. 1 della medesima LR 22/2021.

19  Il regolamento, di cui all'art. 6, L.R. 22/2021, è stato emanato con DPReg. 22/6/2022, n. 075/Pres. (B.U.R. 29/6/2022, n. 26) ed è in vigore dal 30/6/2022.

Art. 11

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 7/2010

Art. 12 bis

( ABROGATO )

(1)(3)(5)(6)

Note:

Articolo aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 7/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 6, L. R. 22/2010

Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 16/2011

Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, L. R. 22/2013

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 20, L. R. 20/2015

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Capo IV

Interventi a favore delle adozioni e dell'affidamento familiare

Art. 13

(Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare)

(1)(2)

1.La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.

2.Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.

3.Per le finalità di cui al comma 2, la Regione:

a) sostiene l'attività dei consultori familiari e in particolare delle equipe dedicate alle adozioni, anche attraverso l'emanazione di apposite linee guida operative;

b) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;

c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;

d) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi.

4.Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia, la Regione:

a) sostiene l'attività dei consultori familiari e di tutti gli altri enti interessati in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani;

b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 184/1983 e successive modifiche;

c) sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche attraverso l'emanazione di specifiche linee guida.

5.Gli interventi economici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c), sono erogati dal Servizio sociale dei Comuni.

6.Con regolamento regionale sono determinati:

a) i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c);

b) la misura, le modalità e i criteri per la concessione da parte del Servizio sociale dei Comuni dei benefici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c).

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 35, c. 7, LR 22/2021, come disposto dall'art. 44, c. 8 della medesima LR 22/2021.

Capo V

Promozione della qualità del tempo per le famiglie

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 16

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Capo VI

Sostegno alle organizzazioni delle famiglie

Art. 17

( ABROGATO )

(5)(6)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

Comma 3 sostituito da art. 40, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

Comma 4 sostituito da art. 40, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 7, L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 18

( ABROGATO )

(8)(9)(10)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 10, comma 32, lettera a), L. R. 17/2008

Comma 3 sostituito da art. 10, comma 32, lettera b), L. R. 17/2008

Comma 4 abrogato da art. 26, comma 5, L. R. 11/2009

Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 26, L. R. 24/2009

Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

Comma 2 abrogato da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

Comma 3 sostituito da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 7, L. R. 7/2010

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 59, L. R. 14/2012

10  Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Capo VII

Rappresentanza delle famiglie

Art. 19

( ABROGATO )

(1)(4)

Note:

Articolo sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 7/2010

Parole aggiunte al comma 3 da art. 284, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 9, comma 49, L. R. 31/2017

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Capo VIII

Disposizioni per le tutele e curatele dei minori e per l'amministrazione di sostegno

Art. 20

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 7/2010

Capo IX

Norme finali

Art. 20 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 21

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 9, L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 21 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 26, comma 6, L. R. 11/2009

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 23

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 23 bis

( ABROGATO )

(1)(6)

Note:

Articolo aggiunto da art. 10, comma 33, L. R. 17/2008

Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 14, L. R. 12/2009

Comma 1 ter aggiunto da art. 11, comma 14, L. R. 12/2009

Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 28, L. R. 24/2009

Parole sostituite al comma 1 ter da art. 9, comma 29, L. R. 24/2009

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 23 ter

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 24

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 25

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 26

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 26 bis

( ABROGATO )

(1)(6)

Note:

Articolo aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 7/2010

Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 8, L. R. 22/2010

Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 40, L. R. 18/2011

Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 42, L. R. 27/2012

Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 6, L. R. 23/2013

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 27

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 7 bis da art. 9, comma 7, L. R. 23/2013

Comma 7 bis aggiunto da art. 9, comma 9, L. R. 22/2010

Comma 7 ter aggiunto da art. 9, comma 9, L. R. 22/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021