Legge regionale 26 maggio 2006 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 24/07/2014

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005).

Art. 20

(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)

1.All'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 2 le parole: <<soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 113 bis, comma 1, e>> sono soppresse;

b) la lettera d) del comma 7 è abrogata;

c) la lettera g) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

<<g) il trasferimento al soggetto delegatario delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti con l'atto di delegazione, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, nella misura dell'ulteriore 80 per cento del quadro economico post-appalto alla consegna e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;>>;

d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:<<10 bis.I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.>>.