Legge regionale 26 maggio 2006 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 24/07/2014

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005).

Art. 2

(Metodi di campionamento)

1.I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori massimi delle sostanze disciplinate dalle direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono prelevati secondo le modalità indicate nei seguenti allegati:

a) i campioni destinati al controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all'allegato A;

b) i campioni destinati al controllo di benzo(a)pirene sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all'allegato B;

c) i campioni destinati al controllo di stagno sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all'allegato C.

2.I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità al tenore massimo delle sostanze è determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.