Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 24/07/2014

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005).
Capo IV
 Modifica alla legge regionale 14/2002 in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005
Art. 5
1.Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole: <<dall'articolo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi>>.
Art. 6
1.La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:
<<c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei medesimi;>>.

Art. 7
1.
Il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<10.La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. Per la programmazione dei lavori pubblici delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modificazioni.>>.

Art. 10
1.Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 14/2002 dopo le parole: <<l'appalto-concorso è la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo>> sono soppresse le seguenti: <<, con facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di negoziare le condizioni del contratto>>.
2.Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 14/2002 le parole: <<previo parere del dirigente della struttura regionale competente nella materia dei lavori pubblici,>> sono soppresse.
Art. 12
2.
Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<2.Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti affidano lavori con la procedura negoziata esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) qualora la gara sia andata deserta in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato;
c) qualora l'estrema urgenza, per eventi imprevedibili non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici, non consenta di esperire nei termini le procedure aperte o ristrette;
d) per lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso ancorché in corso di esecuzione, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'opera purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;
e) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale.>>.


Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 13/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 25, L.R. 14/2002.
Art. 17
1.Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 14/2002 dopo le parole: <<responsabile del procedimento>> sono inserite le seguenti: <<, valutata l'ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore,>>.
Art. 18
1.Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 14/2002 le parole: <<direttiva 93/37/CEE e dalle norme statali di recepimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2004/18/CE>>.
2.Al comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 14/2002 le parole: <<di cui all'articolo 5 della legge regionale 11/1999>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 38>>.
Art. 20
1.All'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 2 le parole: <<soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 113 bis, comma 1, e>> sono soppresse;
b) la lettera d) del comma 7 è abrogata;
c) la lettera g) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
<<g) il trasferimento al soggetto delegatario delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti con l'atto di delegazione, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, nella misura dell'ulteriore 80 per cento del quadro economico post-appalto alla consegna e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;>>;
d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:<<10 bis.I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.>>.

Art. 21
1.
L'articolo 54 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 54
 (Nomina dei collaudatori)
1.I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2.Le stazioni appaltanti si attengono ai criteri di cui al presente articolo e al regolamento di cui all'articolo 4 per ammettere gli offerenti ed i candidati alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.
3.Possono essere affidati incarichi di collaudo ai seguenti soggetti:
a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali;
b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

4.Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
5.Possono essere affidati incarichi di collaudo, di cui ai commi 3 e 4, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea che attestino il possesso almeno decennale dei titoli di studio richiesti dallo Stato membro di appartenenza per l'esercizio delle professioni corrispondenti a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero che abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la libera professione.
6.I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 devono attestare il possesso di idonea esperienza, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4 e il possesso delle competenze specifiche richieste per l'intervento da collaudare.>>.