<<10.La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'
articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, č adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attivitā programmatoria e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. Per la programmazione dei lavori pubblici delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano applicazione le disposizioni di cui alla
legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilitā e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modificazioni.>>.