1.Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari);
b) articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
c) articoli 52, 53, 65, 66 e 69 della legge regionale 14/2002.