1.
All'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 2 le parole: <<soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 113 bis, comma 1, e>> sono soppresse;
b) la lettera d) del comma 7 č abrogata;
c) la lettera g) del comma 7 č sostituita dalla seguente:
<<g) il trasferimento al soggetto delegatario delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti con l'atto di delegazione, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, nella misura dell'ulteriore 80 per cento del quadro economico post-appalto alla consegna e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilitā finale e di collaudo;>>;
d)
( ABROGATA )
1 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 1, lettera o), L. R. 2/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 51, comma 10 bis, L.R. 14/2002.