Art. 2
(Metodi di campionamento)
1.
I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori massimi delle sostanze disciplinate dalle direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono prelevati secondo le modalitā indicate nei seguenti allegati:
a) i campioni destinati al controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD sono prelevati secondo le modalitā tecniche di cui all'allegato A;
b) i campioni destinati al controllo di benzo(a)pirene sono prelevati secondo le modalitā tecniche di cui all'allegato B;
c) i campioni destinati al controllo di stagno sono prelevati secondo le modalitā tecniche di cui all'allegato C.
2. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformitā al tenore massimo delle sostanze č determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal
regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.