Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005).
Capo I
 Adeguamento all'ordinamento comunitario
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge:
a) dispone l'attuazione delle seguenti direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana:
1) direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari, come modificata dalla direttiva 2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005;
2) direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola;
3) direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari;
b) dispone l'attuazione per rinvio delle direttive comunitarie, aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, in materia di alimentazione per gli animali elencate all'allegato G, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/2004;
c) modifica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al fine dell'adeguamento dell'ordinamento regionale al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2005) 5145, del 13 dicembre 2005, indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Capo II
 Attuazione delle direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)
Capo III
 Attuazione delle direttive comunitarie in materia di alimentazione per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)
Art. 4
 (Attuazione per rinvio)
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/2004, le direttive comunitarie elencate all'allegato G in materia di alimentazione per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, trovano applicazione nell'ambito dell'ordinamento regionale.
Capo IV
 Modifica alla legge regionale 14/2002 in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005
Art. 5
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole: <<dall'articolo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi>>.
Art. 6
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:
<<c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei medesimi;>>.

Art. 7
1.
Il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<10.La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. Per la programmazione dei lavori pubblici delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modificazioni.>>.

Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 13/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 25, L.R. 14/2002.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
Art. 21
1.
L'articolo 54 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 54
 (Nomina dei collaudatori)
1. I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti si attengono ai criteri di cui al presente articolo e al regolamento di cui all'articolo 4 per ammettere gli offerenti ed i candidati alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.
4. Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
5. Possono essere affidati incarichi di collaudo, di cui ai commi 3 e 4, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea che attestino il possesso almeno decennale dei titoli di studio richiesti dallo Stato membro di appartenenza per l'esercizio delle professioni corrispondenti a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero che abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la libera professione.
6. I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 devono attestare il possesso di idonea esperienza, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4 e il possesso delle competenze specifiche richieste per l'intervento da collaudare.>>.