Legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia.
Art. 5
 (Regolamento di attuazione e modalità di gestione degli interventi)
1.Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede a fissare le modalità per l'accertamento dei requisiti soggettivi di ammissibilità ai benefici previsti dal Piano e le modalità di verifica delle spese sostenute, nonché, con riferimento alle iniziative didattiche finanziabili, la durata minima e massima, la misura del corrispondente contributo e le modalità di accertamento del regolare espletamento delle iniziative stesse.
2.Alla individuazione delle specifiche iniziative da finanziare nell'ambito del Piano si provvede mediante l'emanazione di appositi bandi redatti in conformità al regolamento di cui al comma 1.
3.L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del supporto dell'Insiel Spa per lo svolgimento di attività di assistenza e di consulenza tecnica alla programmazione e all'attuazione degli interventi che formano oggetto della presente legge.
4.Per l'attuazione delle disposizioni regolamentari di cui al comma 1, ai fini della erogazione dei contributi individuali previsti dall'articolo 4, comma 3, l'Amministrazione regionale può avvalersi della collaborazione di uffici di Amministrazioni locali competenti per territorio, sulla base di specifiche convenzioni con esse stipulate.
5.Gli adempimenti relativi alla concessione dei contributi sono svolti dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione e cultura.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 78, L. R. 1/2007