Legge regionale 11 maggio 2006, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2006

Disposizioni urgenti per attivitā di smaltimento connesse con il recupero di salamoie generate nel distretto alimentare di San Daniele.
Art. 1
1.Al comma 26 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), dopo la lettera c), č aggiunta la seguente:
<<c bis)gli scarichi di attivitā industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti.>>.