Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Capo III

Programmi speciali di sostegno al reddito

Art. 58

(Interventi di sostegno economico)

1. Per contribuire a promuovere l'autonomia di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse, i Comuni erogano contributi economici straordinari in relazione a temporanee situazioni di emergenza individuale o familiare, ovvero attuano interventi continuativi, limitatamente al permanere dello stato di bisogno.

2. I Comuni, in alternativa agli interventi di cui al comma 1, possono concedere prestiti sull'onore a tasso agevolato, secondo piani di restituzione concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di credito.

3. Per la realizzazione della misura di cui al comma 2, la Regione promuove l'adesione degli istituti di credito e definisce apposite linee guida.

(1)

Note:

Parole soppresse al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 12/2015

Art. 59

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 6, L. R. 22/2007

Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 9/2008

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 2, L. R. 9/2008