Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Capo VIII

Strumenti di finanziamento e compartecipazione al costo delle prestazioni

Art. 38

(Finanziamento del sistema integrato)

1. Il sistema integrato è finanziato con le risorse stanziate dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli altri enti pubblici e dall'Unione europea, nonché con risorse private.

Art. 39

(Finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni)

(1)(5)

1. Le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente, determinato annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali, concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati. Tali risorse perseguono lo sviluppo omogeneo del sistema integrato in ambito regionale.

2. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai Comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei Comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale. La Giunta regionale con apposito atto determina l'entità della quota da ripartire tra i Comuni singoli o associati, nonché i criteri e le modalità di utilizzo della stessa.

(3)

3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di ripartizione tra i Comuni, singoli o associati, delle risorse non destinate alle finalità di cui al comma 2.

(2)(4)

Note:

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2007, come stabilito dall'art. 66, comma 8, della presente legge.

Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 1, comma 1, L. R. 13/2007

Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2007

Comma 3 sostituito da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 12/2015

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016

Art. 40

(Sostegno agli investimenti nei settori socioassistenziale, socioeducativo e sociosanitario)

(1)(3)(4)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire, a partire dall'anno 2008, un Fondo agevolativo regionale a favore di enti pubblici e di enti privati senza finalità di lucro dotati di personalità giuridica, per l'attivazione di contributi in conto capitale e di contributi annui costanti destinati a sostenere l'acquisto di immobili e di arredi e attrezzature, nonché la realizzazione di interventi di nuova costruzione e di adeguamento, straordinaria manutenzione e ristrutturazione di strutture destinate o da destinare a servizi socioeducativi e socioassistenziali, nonché a servizi sociosanitari per disabili e anziani.

(5)

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli interventi previsti dal comma 1 da parte di enti privati con finalità di lucro mediante la concessione di contributi in conto interessi, che non possono superare l'ammontare degli interessi stessi, in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.

3. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;

c) conferimenti dello Stato;

d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche di contributi regionali in conto capitale o annui costanti.

4. Con regolamento regionale sono definiti i criteri, le procedure e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

(2)

5. Gli enti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, pena la revoca dei contributi concessi, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di ricezione dell’ultimo documento di spesa per la rendicontazione, nel caso di contributi in conto capitale, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contribuzione regionale.

(6)

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 16, L. R. 30/2007

Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 2, comma 17, L. R. 30/2007

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 33, L. R. 6/2013

Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 67, L. R. 16/2016

Comma 1 interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 37/2017

Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 72, L. R. 13/2019

Art. 41

(Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine)

(6)(7)(10)

1. La Regione istituisce il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine, rivolto a persone residenti in regione che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

(2)

2. Tramite il Fondo si provvede al finanziamento di prestazioni e servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1, con priorità per gli interventi diretti al sostegno della domiciliarità.

3. Il Fondo è formato con risorse regionali e nazionali, nonché con risorse provenienti dalla fiscalità generale ed eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati. Alla ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con regolamento regionale, tenendo conto dei dati demografici e dei fabbisogni espressi dal territorio.

(1)(3)(8)

4. Le modalità di gestione del Fondo, la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2, nonché le modalità e la misura della rendicontazione degli interventi da parte dei beneficiari sono disciplinate con regolamento regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

(4)(5)(9)

Note:

Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 1, comma 3, L. R. 13/2007

Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 18/2009

Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 24, lettera a), L. R. 23/2013

Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 24, lettera b), L. R. 23/2013

Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 12/2015

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 33, L. R. 14/2016

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016

Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 4, L. R. 24/2016

Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

10  Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 1, L. R. 5/2020

Art. 42

(Compartecipazione al costo delle prestazioni)

1. La compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni trova applicazione da parte dei Comuni con riferimento alla situazione economica del richiedente ovvero del suo nucleo familiare, secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, al fine di assicurarne l'omogenea applicazione territoriale.

2. In ordine alla valutazione della situazione economica, gli indirizzi di cui al comma 1 adattano alla realtà regionale le determinazioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).