Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TITOLO I

FINALITÀ E PRINCIPI

Capo I

Finalità e principi

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), rende effettivi i diritti di cittadinanza sociale realizzando un sistema organico di interventi e servizi.

2. Il sistema organico favorisce altresì la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione individuali e familiari.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la presente legge disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali ampiamente intesi, comprensivi dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, di seguito denominato sistema integrato.

Art. 2

(Principi)

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, garantiscono l'insieme dei diritti e delle opportunità volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie.

2. Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di sussidiarietà, di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti e il sostegno alla libera assunzione di responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali.

3. La Regione e gli enti locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da situazioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche, realizzano il sistema integrato con il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 328/2000.

4. Le politiche regionali del sistema integrato, gli interventi in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi per la prima infanzia e di edilizia residenziale sono realizzati mediante misure attuative coordinate.

5. Ai fini della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato, in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, gli enti locali e le loro rappresentanze, previste all'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), riconoscono e valorizzano il ruolo dei soggetti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.

6. La Regione riconosce, promuove e sostiene:

a) l'autonomia e la vita indipendente delle persone, con particolare riferimento al sostegno della domiciliarità;

b) il valore e il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso il perseguimento della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;

c) le iniziative di reciprocità e di auto-aiuto delle persone e delle famiglie che svolgono compiti di cura;

d) la centralità delle comunità locali per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;

e) la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti;

f) la facoltà da parte della persona e delle famiglie di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, secondo modalità appropriate rispetto ai bisogni e in coerenza con il progetto individuale.

7. La Regione assume il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali e le altre parti sociali.

Art. 3

(Coordinamento regionale delle politiche per la cittadinanza sociale)

1. Ai fini del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, la Regione garantisce l'integrazione delle politiche socioassistenziali di protezione sociale, sanitarie, abitative, dei trasporti, dell'educazione, formative, del lavoro, culturali, ambientali e urbanistiche, dello sport e del tempo libero, nonché di tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona e alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale.