Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 61

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione, con particolare riferimento a:

a) lo stato di attuazione del sistema integrato;

b) le modalità di finanziamento del sistema integrato, evidenziando l'ammontare, le fonti e i criteri di ripartizione dei fondi agli enti locali e agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge;

c) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone che hanno usufruito degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati;

d) l'andamento della spesa sociale dei Comuni, in relazione ai servizi resi e agli interventi attuati;

e) l'attività svolta e i risultati attesi dal Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale;

f) le modalità di coinvolgimento del privato sociale e delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;

g) le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo l'attività di formazione ha contribuito al miglioramento della qualità dei servizi;

h) l'impatto di genere.

3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.