Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023
Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Art. 56
(Prestazioni sociosanitarie)
1. Ai sensi dell'articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, le prestazioni sociosanitarie si distinguono in:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
b) prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria;
c) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono assicurate dalle Aziende per i servizi sanitari. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera c), sono assicurate dai Comuni.
3. Al fine di garantire la piena e uniforme realizzazione dell'integrazione sociosanitaria, la Regione determina le prestazioni da ricondurre alle tipologie del comma 1, nonché gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione, funzionamento e finanziamento delle prestazioni sociosanitarie.