Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 53

(Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città)

1. La Regione promuove le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, finalizzate a una crescente flessibilità delle prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attività familiari.

2. La Regione e gli enti locali promuovono iniziative sperimentali per favorire la stipulazione di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa dirette a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, promuovono e incentivano la costituzione di banche dei tempi, come definite dall'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), e di ogni altra iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle città con i tempi di cura della famiglia.