Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 52

(Politiche per le persone senza fissa dimora)

1. La Regione promuove azioni per la presa in carico delle persone senza fissa dimora, tramite l'elaborazione di progetti individuali di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base.

2. In particolare la Regione:

a) favorisce la sensibilizzazione culturale della società verso le persone senza fissa dimora;

b) promuove processi integrati per lo sviluppo di percorsi di aiuto, sostegno e accompagnamento sociale all'autonomia;

c) sostiene l'attivazione di strategie di approccio che favoriscano l'incontro e la conoscenza delle persone;

d) sostiene l'attivazione di centri di prima accoglienza aperti ventiquattro ore su ventiquattro e di forme di accoglienza residenziale innovative, anche di tipo familiare, per la predisposizione e realizzazione di progetti individualizzati in grado di avviare le persone a un graduale inserimento nella comunità.