Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 40

(Sostegno agli investimenti nei settori socioassistenziale, socioeducativo e sociosanitario)

(1)(3)(4)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire, a partire dall'anno 2008, un Fondo agevolativo regionale a favore di enti pubblici e di enti privati senza finalità di lucro dotati di personalità giuridica, per l'attivazione di contributi in conto capitale e di contributi annui costanti destinati a sostenere l'acquisto di immobili e di arredi e attrezzature, nonché la realizzazione di interventi di nuova costruzione e di adeguamento, straordinaria manutenzione e ristrutturazione di strutture destinate o da destinare a servizi socioeducativi e socioassistenziali, nonché a servizi sociosanitari per disabili e anziani.

(5)

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli interventi previsti dal comma 1 da parte di enti privati con finalità di lucro mediante la concessione di contributi in conto interessi, che non possono superare l'ammontare degli interessi stessi, in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.

3. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;

c) conferimenti dello Stato;

d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche di contributi regionali in conto capitale o annui costanti.

4. Con regolamento regionale sono definiti i criteri, le procedure e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

(2)

5. Gli enti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, pena la revoca dei contributi concessi, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di ricezione dell’ultimo documento di spesa per la rendicontazione, nel caso di contributi in conto capitale, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contribuzione regionale.

(6)

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 16, L. R. 30/2007

Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 2, comma 17, L. R. 30/2007

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 33, L. R. 6/2013

Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 67, L. R. 16/2016

Comma 1 interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 37/2017

Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 72, L. R. 13/2019