Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 4

(Destinatari del sistema integrato)

(6)(7)(8)

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:

a) i cittadini italiani;

b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

c) gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

2. Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le prestazioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 328/2000.

3. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

5. L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero, non rilevando a tal fine l'eventuale immediata provenienza da soluzioni sperimentali di abitare inclusivo.

(9)

6. Per gli interventi e i servizi di cui al presente articolo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 9, comma 51, L. R. 24/2009

Comma 2 abrogato da art. 9, comma 52, L. R. 24/2009

Comma 3 sostituito da art. 9, comma 53, L. R. 24/2009

Comma 4 sostituito da art. 9, comma 54, L. R. 24/2009

Comma 5 bis aggiunto da art. 9, comma 55, L. R. 24/2009

Articolo sostituito da art. 9, comma 5, L. R. 12/2010

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 7 febbraio 2011, depositata il 9 febbraio 2011 (in B.U.R. n. 10 dd. 9 marzo 2011), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella versione derivante dalle modifiche apportate dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, L.R. 24/2009.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 15, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.