Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 37

(Attività di formazione)

1. La formazione di base e permanente e la qualificazione del personale in servizio costituiscono strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia del sistema integrato.

2. La Regione promuove la formazione di base, continua e permanente degli operatori del sistema integrato, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.

3. La programmazione regionale delle iniziative per la formazione degli operatori del sistema integrato è predisposta dalla Regione con riferimento a quanto stabilito nel Piano sociale regionale e con il concorso degli enti locali.

4. La programmazione regionale di cui al comma 3 costituisce indirizzo per l'attuazione delle iniziative di qualificazione e di formazione permanente e continua degli operatori del sistema integrato, realizzate da enti accreditati per la gestione delle attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, nonché per le attività formative realizzate con il concorso delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore e delle Università degli studi.

5. La Regione, in raccordo con gli enti locali, promuove iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro.

6. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi e servizi sociali promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori a iniziative di formazione continua e permanente.