Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 35

(Affidamento dei servizi)

(1)

1. Per l'affidamento dei servizi del sistema integrato si procede all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dei diversi elementi di qualità dell'offerta. È esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso. Alla valutazione del prezzo offerto non può essere attribuito più del 15 per cento dei punti totali previsti in sede di capitolato d'appalto.

2. L'affidamento dei servizi avviene altresì nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, poste a garanzia del mantenimento del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Alla realizzazione degli interventi e servizi di cui alla presente legge si provvede secondo modalità che ne garantiscano la continuità.

4. Al soggetto aggiudicatario dei servizi è fatto divieto, pena la revoca dell'affidamento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, di subappaltare i servizi stessi.

5. La Giunta regionale definisce con atto di indirizzo le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2001, n. 188.

6. L'atto di indirizzo è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 5, L. R. 26/2014