Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
TITOLO IV
 NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Capo I
 Norme finali, transitorie e finanziarie
Art. 61
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie.
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, L.R. 8/2001.
Art. 64
1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2005, dopo le parole: <<I servizi integrativi>> sono inserite le seguenti: <<di cui al comma 2, lettere a) e b),>>.
Art. 65
 (Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 (Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio - assistenziale);
c) la legge regionale 15 dicembre 1981, n. 82 (Esercizio delle funzioni socio - assistenziali dei soppressi Consorzi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 58 ed utilizzazione del relativo personale);
d) la legge regionale 23 luglio 1984, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 giugno 1981, n. 35 "Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio - assistenziale" e 21 dicembre 1981, n. 87 "Iniziative per favorire l'inserimento lavorativo, l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone handicappate");
e) la legge regionale 30 novembre 1987, n. 40 (Svolgimento di funzioni socio - assistenziali da parte delle Comunità montane);
g) l'articolo 32 e il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
h) la legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio - assistenziale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), a eccezione del comma 4 dell'articolo 22;
n) la legge regionale 7 marzo 1990, n. 10 (Modifiche ed integrazioni a normative socio - assistenziali);
o) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 (Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore);
p) l'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale);
q) l'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
r) gli articoli 40, 41 bis, 41 ter, 41 quater, 41 quinquies e 62 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
u) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 (Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza);
v) l'articolo 7 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali);
aa) gli articoli 6, 9, 12, 13, 14 e il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 19/2006
Art. 66
 (Norme transitorie)
3. Nelle more della definizione dell'ambito distrettuale di cui al comma 2, nel territorio della provincia di Trieste, l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale è costituita dai sindaci, o loro delegati, del relativo territorio e svolge i suoi compiti unitariamente e nella medesima composizione per tutti gli ambiti distrettuali.
7. Nelle more dell'attuazione del sistema di accreditamento di cui all'articolo 33 possono stipulare contratti e possono convenzionarsi con il sistema pubblico i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 63, comma 1, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2007.
9. Fino alla data di emanazione dell'atto di cui all'articolo 41, comma 4, gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sono autorizzati a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 41 secondo le vigenti discipline di attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998 e successive modifiche, dell'articolo 9 della legge regionale 24/2004 e successive modifiche, nonché secondo quanto previsto dagli atti attuativi dell'articolo 39, comma 2, lettere l bis) e l ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come aggiunte dall'articolo 1, comma 1, della legge 162/1998.
11. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 119, L. R. 1/2007
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 120, L. R. 1/2007
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 120, L. R. 1/2007
Art. 67
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 8, comma 2, lettera h), e 39, per gli interventi previsti dagli articoli da 43 a 46 e da 48 a 53, relativamente alla programmazione in materia di interventi e di servizi sociali, fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4699 e 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nelle cui denominazioni sono soppresse le parole: <<e di interventi per la famiglia>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4747 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 e dell'articolo 37, commi 5 e 6, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4770 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 27 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 37, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.1251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4517 e 4518 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nelle cui rispettive denominazioni sono soppresse le parole: <<di soggetti non autosufficienti, anziani e disabili in condizioni di gravità>>.
8. Per le finalità previste dall'articolo 59, è autorizzata la spesa complessiva di 33 milioni di euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione "Interventi tramite i Servizi sociali dei Comuni per il reddito di base di cittadinanza".
9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 8 si provvede mediante prelevamento di complessivi 33 milioni di euro, suddivisi in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 - capitolo 9700 (partita n. 110 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come sostituito dall'articolo 62, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.