Capo II
Politiche sociosanitarie integrate
Art. 55
(Integrazione sociosanitaria)
1. L'integrazione sociosanitaria è finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi.
2. Le prestazioni sociosanitarie sono dirette alle persone con bisogni di salute complessi, che necessitano di risposte unitarie, sanitarie e di protezione sociale, anche di lungo periodo.
Art. 56
(Prestazioni sociosanitarie)
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono assicurate dalle Aziende per i servizi sanitari. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera c), sono assicurate dai Comuni.
3. Al fine di garantire la piena e uniforme realizzazione dell'integrazione sociosanitaria, la Regione determina le prestazioni da ricondurre alle tipologie del comma 1, nonché gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione, funzionamento e finanziamento delle prestazioni sociosanitarie.
Art. 57
(Erogazione delle prestazioni sociosanitarie integrate)
1. L'assistenza sociosanitaria integrata è erogata di norma utilizzando lo strumento dei progetti personalizzati, redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali e di approcci multidisciplinari.
2. Per la definizione delle modalità tecnico-organizzative dei progetti di cui al comma 1, la Regione emana apposite linee guida.