Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Capo VIII
 Strumenti di finanziamento e compartecipazione al costo delle prestazioni
Art. 39
1. Le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente, determinato annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali, concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati. Tali risorse perseguono lo sviluppo omogeneo del sistema integrato in ambito regionale.
Note:
1 Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2007, come stabilito dall'art. 66, comma 8, della presente legge.
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 1, comma 1, L. R. 13/2007
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2007
4 Comma 3 sostituito da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 12/2015
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016
Art. 40
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli interventi previsti dal comma 1 da parte di enti privati con finalità di lucro mediante la concessione di contributi in conto interessi, che non possono superare l'ammontare degli interessi stessi, in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 16, L. R. 30/2007
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 2, comma 17, L. R. 30/2007
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 33, L. R. 6/2013
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 67, L. R. 16/2016
5 Comma 1 interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 37/2017
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 72, L. R. 13/2019
Art. 41
2. Tramite il Fondo si provvede al finanziamento di prestazioni e servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1, con priorità per gli interventi diretti al sostegno della domiciliarità.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 1, comma 3, L. R. 13/2007
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 18/2009
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 24, lettera a), L. R. 23/2013
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 24, lettera b), L. R. 23/2013
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 12/2015
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 33, L. R. 14/2016
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 4, L. R. 24/2016
9 Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 1, L. R. 5/2020