Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Capo VII
 Risorse umane
Art. 36
 (Operatori del sistema integrato)
3. La Regione, attesa l'ampia possibilità di utilizzo dell'operatore socio-sanitario, ne prevede l'impiego promuovendo un'ulteriore formazione specifica in relazione ai differenti contesti operativi.
4. Il titolo di assistente domiciliare e dei servizi tutelari è a esaurimento.
5. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato, definisce i profili e i livelli di formazione scolastica, universitaria e professionale per gli operatori del sistema integrato.
6. La Regione stabilisce i percorsi formativi degli operatori del sistema integrato da formare nell'ambito del sistema formativo regionale.
10. È comunque fatto salvo il rispetto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, regionale e decentrata.
10 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 giugno 2016, n. 9, nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis, possono essere assunti per lo svolgimento di attività socio - sanitarie previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 esclusivamente gli operatori in possesso della laurea triennale abilitante all'esercizio dell'attività sanitaria- Classe L/SNT2 e per le attività socio educative gli operatori in possesso del diploma di laurea appartenente alla classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.
10 quater. Nelle more della definizione del profilo di animatore sociale e del relativo livello di formazione previsto dal comma 5, nonché della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, da adottarsi ai sensi del comma 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016, sono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le funzioni di animatore sociale, gli operatori in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero inferiore che, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano rispettivamente maturato una esperienza lavorativa almeno pari a quattro e sei anni nello svolgimento delle funzioni di animatore o di educatore nel sistema integrato e nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis.
10 quinquies. Gli operatori privi di titolo di cui ai commi 10 ter e 10 quater che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016, sono privi del requisito di anzianità di servizio previsto, accedono ai corsi di formazione previsti per le corrispondenti figure professionali.
10 sexies. Gli operatori privi di titolo di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell’ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), e gli operatori in possesso del titolo attestante l’acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona possono concorrere, fino al 31 dicembre 2024, al mantenimento dei livelli assistenziali svolgendo le mansioni indicate nei regolamenti regionali di cui all’articolo 31, comma 7. Dall’1 gennaio 2025 le prestazioni di assistenza di base alla persona sono erogate solo da operatori in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario o di operatore socio-sanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 7, comma 2, L. R. 10/2007
2 Parole implicitamente soppresse al comma 2 da art. 9, comma 20, lettera a), L. R. 9/2008
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 31, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 9/2016
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 9/2016
6 Comma 10 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
7 Comma 10 ter aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
8 Comma 10 quater aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
9 Comma 10 quinquies aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
10 Comma 10 sexies aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
11 Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
12 Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
13 Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 3, lettera c), L. R. 24/2016
14 Comma 10 bis sostituito da art. 9, comma 3, lettera d), L. R. 24/2016
15 Comma 10 ter abrogato da art. 9, comma 3, lettera e), L. R. 24/2016
16 Parole sostituite al comma 7 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
17 Parole sostituite al comma 8 da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
18 Parole sostituite al comma 9 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
19 Parole sostituite al comma 10 sexies da art. 80, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
20 Comma 7 sostituito da art. 165, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
21 Comma 8 abrogato da art. 165, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
22 Parole soppresse al comma 10 sexies da art. 165, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 6/2021
23 Parole sostituite al comma 10 sexies da art. 165, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 6/2021
24 Parole sostituite al comma 10 sexies da art. 165, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 6/2021
Art. 37
 (Attività di formazione)
1. La formazione di base e permanente e la qualificazione del personale in servizio costituiscono strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia del sistema integrato.
2. La Regione promuove la formazione di base, continua e permanente degli operatori del sistema integrato, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.
3. La programmazione regionale delle iniziative per la formazione degli operatori del sistema integrato è predisposta dalla Regione con riferimento a quanto stabilito nel Piano sociale regionale e con il concorso degli enti locali.
4. La programmazione regionale di cui al comma 3 costituisce indirizzo per l'attuazione delle iniziative di qualificazione e di formazione permanente e continua degli operatori del sistema integrato, realizzate da enti accreditati per la gestione delle attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, nonché per le attività formative realizzate con il concorso delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore e delle Università degli studi.
5. La Regione, in raccordo con gli enti locali, promuove iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro.
6. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi e servizi sociali promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori a iniziative di formazione continua e permanente.