Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
CAPO IV
 Organizzazione territoriale
Art. 17
2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.
3. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il Servizio sociale dei Comuni svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.
4. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi.
5. I Comuni possono in ogni caso stabilire anche singolarmente eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 27, lettera b), numero 2), L. R. 17/2008, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 20, L. R. 18/2011
2 Articolo sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 26/2014
3 Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
4 Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
5 Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
6 Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
7 Articolo sostituito da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 44/2017
8 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 17 bis
2. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di Segretariato sociale e del Servizio sociale professionale.
4. Ai fini del comma 3, l'Assemblea di cui all'articolo 20, in sede di programmazione delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul Fondo sociale regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, destina in via prioritaria la quota di risorse utile al conseguimento degli standard previsti, dandone comunicazione alla Regione.
6. Il supporto tecnico all'Assemblea e alla Commissione di cui all'articolo 20 è assicurato da un ufficio di direzione, programmazione e controllo, presieduto dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e composto dai referenti delle articolazioni previste ai sensi del comma 5.
7. Costituiscono requisiti per la nomina a Responsabile del Servizio sociale dei Comuni: il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socioassistenziale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 44/2017
2 Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 18
1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La convenzione di cui al comma 1 individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito denominati Enti gestori.
4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti sanitari non coincida con l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di uno o più ambiti territoriali, la convenzione individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 21, L. R. 17/2008
2 Articolo sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 26/2014
3 Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
4 Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
5 Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
6 Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
7 Articolo sostituito da art. 8, comma 6, lettera c), L. R. 44/2017
8 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
9 Vedi anche quanto disposto dall'art. 20, comma 1, L. R. 31/2018
Art. 19
6. Gli oneri delle attività delegate sono a carico dei Comuni deleganti e sono oggetto di specifica contabilizzazione.
7. Nei limiti del fabbisogno programmato, le nuove assunzioni di personale da parte dell'ente delegato sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale che si applicano alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia.
8. In caso di revoca della delega, il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito al nuovo ente gestore, previa integrazione delle relative piante organiche.
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 4, comma 118, L. R. 1/2007
2 Comma 6 bis sostituito da art. 9, comma 11, lettera a), L. R. 9/2008
3 Comma 7 sostituito da art. 9, comma 11, lettera b), L. R. 9/2008
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 21, L. R. 17/2008
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 22, L. R. 17/2008
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 24/2009
7 Articolo sostituito da art. 64, comma 1, L. R. 26/2014
8 Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
9 Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
10 Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
11 Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
12 Articolo abrogato da art. 8, comma 6, lettera d), L. R. 44/2017 , a decorrere dall'1/1/2019.
13 L'abrogazione differita del presente articolo, rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, c. 6, lett. d), L.R. 44/2017, come stabilito dall'art. 24, c. 1, lett. k), L.R. 31/2018.
14 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
15 Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
16 Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
17 Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
18 Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 20
1. In ogni territorio di gestione associata è istituita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni.
2. La costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del Sindaco del Comune più popoloso dell'ambito territoriale di pertinenza. Essa è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente.
3. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti degli Enti gestori, ferma restando la disponibilità finanziaria. Svolge in particolare le seguenti attività:
a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;
b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24, alla stipulazione del relativo accordo di programma e approva annualmente il relativo Piano attuativo annuale;
c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;
d) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 39;
e) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
f) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;
g) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;
h) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo ente del servizio sanitario regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socioassistenziali;
i) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera h).
4. Per le attività previste dal comma 3, lettere g), h) e i), qualora più Servizi sociali dei Comuni siano ricompresi in un unico distretto sanitario le rispettive Assemblee operano congiuntamente.
7. Qualora l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al Sindaco del Comune medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 5.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 26/2014
2 Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
3 Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
4 Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
5 Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
6 Articolo sostituito da art. 9, comma 43, L. R. 31/2017
7 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
8 Vedi anche quanto disposto dall'art. 20, comma 4, L. R. 31/2018
9 Parole soppresse al comma 6 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
10 Comma 6 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
11 Comma 6 ter aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
Art. 20 bis
1. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale dell'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sociali, nonché al fine di assicurare il concorso dei Comuni associati negli ambiti territoriali dei Servizi sociali dei Comuni nella determinazione delle politiche in materia sociale e nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, è istituita la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni quale organismo di confronto permanente con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato.
2. La Conferenza è composta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di Presidente, e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei Servizi sociali dei Comuni.
3. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o a seguito di presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Conferenza si riunisce in ogni caso almeno due volte all'anno.
4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le funzioni di segreteria sono garantite dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 6, lettera e), L. R. 44/2017