Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
TITOLO II
 SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Capo I
 Destinatari e accesso al sistema integrato
Art. 4
1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:
a) i cittadini italiani;
b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
c) gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).
3. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.
6. Per gli interventi e i servizi di cui al presente articolo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 9, comma 51, L. R. 24/2009
2 Comma 2 abrogato da art. 9, comma 52, L. R. 24/2009
3 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 53, L. R. 24/2009
4 Comma 4 sostituito da art. 9, comma 54, L. R. 24/2009
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 9, comma 55, L. R. 24/2009
6 Articolo sostituito da art. 9, comma 5, L. R. 12/2010
7 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 7 febbraio 2011, depositata il 9 febbraio 2011 (in B.U.R. n. 10 dd. 9 marzo 2011), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella versione derivante dalle modifiche apportate dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, L.R. 24/2009.
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
9 Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 15, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Capo II
 Servizi e prestazioni
Art. 6
 (Sistema integrato e prestazioni essenziali)
1. Il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
b) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e l'offerta semiresidenziale e residenziale temporanea;
c) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
f) misure per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili;
g) misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane;
h) la promozione dell'istituto dell'affido;
i) la promozione dell'amministrazione di sostegno legale di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia;
j) il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
k) il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale;
l) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l'accesso e la fruizione dei servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera i) del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 19/2010
Capo III
 Soggetti del sistema integrato
Art. 8
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di interventi e servizi sociali.
2. La Regione, in particolare:
a) approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
b) definisce gli indirizzi al fine di garantire modalità omogenee nel territorio regionale per assicurare la facoltà, da parte delle persone e delle famiglie, di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, in coerenza con la programmazione locale e con il progetto individuale;
c) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie pubbliche e private;
d) promuove e autorizza lo sviluppo dei servizi del sistema integrato, attraverso la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di interesse regionale;
e) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento dei servizi e delle strutture operanti nel sistema integrato;
f) definisce le modalità e i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture e sui servizi di cui alla lettera c);
g) definisce indirizzi generali per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
h) ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 e le altre risorse destinate al finanziamento del sistema integrato;
i) organizza e coordina, in raccordo con le Province, il Sistema informativo dei servizi sociali regionale di cui all'articolo 25;
j) promuove e sostiene la gestione associata degli interventi e servizi sociali del sistema locale;
k) verifica la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;
l) promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, a supporto della realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;
m) promuove iniziative di formazione di base e permanente per il personale operante nel sistema integrato;
n) promuove iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo del terzo settore, in particolare in raccordo con il sistema della formazione;
o) promuove le organizzazioni di volontariato quale espressione della libera e gratuita partecipazione dei cittadini allo sviluppo del sistema integrato;
p) promuove iniziative per favorire l'applicazione dell'amministratore di sostegno;
q) provvede all'istituzione e tenuta degli albi e registri previsti dalle vigenti normative regionali e nazionali.
Art. 10
2. I Comuni esercitano le funzioni di programmazione locale attraverso i Piani di zona e concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56 ter, comma 9, L. R. 26/2014 nel testo modificato da art. 28, comma 1, L. R. 20/2016
Art. 14
1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà e al fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali, riconoscono il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro e promuovono azioni per il loro sviluppo, qualificazione e sostegno.
3. I soggetti di cui al comma 2, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa. Tali soggetti, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano altresì alla progettazione, attuazione, erogazione e, qualora non fornitori di servizi e interventi, alla valutazione dell'efficacia degli interventi e servizi del sistema integrato. È promosso, prioritariamente, il coinvolgimento dei soggetti operanti, che apportano risorse materiali o immateriali proprie.
4. La Regione e gli enti locali valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema integrato come espressione organizzata di partecipazione civile e di solidarietà sociale, come risposta autonoma e gratuita della comunità ai propri bisogni, nonché come affiancamento ai servizi finalizzato a favorire il continuo adeguamento dell'offerta ai cittadini.
5. La Regione e gli enti locali, nell'ambito del sistema integrato, promuovono e valorizzano la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
6. La Regione, per le finalità di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), e di cui al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), promuove il servizio civile, al fine di valorizzare la solidarietà e l'impegno sociale, nonché quale esperienza di cittadinanza attiva.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 14 bis, L. R. 17/2008, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 26, L. R. 23/2013
CAPO IV
 Organizzazione territoriale
Art. 17
2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.
3. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il Servizio sociale dei Comuni svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.
4. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi.
5. I Comuni possono in ogni caso stabilire anche singolarmente eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 27, lettera b), numero 2), L. R. 17/2008, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 20, L. R. 18/2011
2 Articolo sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 26/2014
3 Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
4 Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
5 Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
6 Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
7 Articolo sostituito da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 44/2017
8 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 17 bis
2. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di Segretariato sociale e del Servizio sociale professionale.
4. Ai fini del comma 3, l'Assemblea di cui all'articolo 20, in sede di programmazione delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul Fondo sociale regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, destina in via prioritaria la quota di risorse utile al conseguimento degli standard previsti, dandone comunicazione alla Regione.
6. Il supporto tecnico all'Assemblea e alla Commissione di cui all'articolo 20 è assicurato da un ufficio di direzione, programmazione e controllo, presieduto dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e composto dai referenti delle articolazioni previste ai sensi del comma 5.
7. Costituiscono requisiti per la nomina a Responsabile del Servizio sociale dei Comuni: il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socioassistenziale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 44/2017
2 Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 18
1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La convenzione di cui al comma 1 individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito denominati Enti gestori.
4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti sanitari non coincida con l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di uno o più ambiti territoriali, la convenzione individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 21, L. R. 17/2008
2 Articolo sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 26/2014
3 Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
4 Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
5 Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
6 Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
7 Articolo sostituito da art. 8, comma 6, lettera c), L. R. 44/2017
8 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
9 Vedi anche quanto disposto dall'art. 20, comma 1, L. R. 31/2018
Art. 19
6. Gli oneri delle attività delegate sono a carico dei Comuni deleganti e sono oggetto di specifica contabilizzazione.
7. Nei limiti del fabbisogno programmato, le nuove assunzioni di personale da parte dell'ente delegato sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale che si applicano alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia.
8. In caso di revoca della delega, il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito al nuovo ente gestore, previa integrazione delle relative piante organiche.
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 4, comma 118, L. R. 1/2007
2 Comma 6 bis sostituito da art. 9, comma 11, lettera a), L. R. 9/2008
3 Comma 7 sostituito da art. 9, comma 11, lettera b), L. R. 9/2008
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 21, L. R. 17/2008
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 22, L. R. 17/2008
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 24/2009
7 Articolo sostituito da art. 64, comma 1, L. R. 26/2014
8 Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
9 Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
10 Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
11 Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
12 Articolo abrogato da art. 8, comma 6, lettera d), L. R. 44/2017 , a decorrere dall'1/1/2019.
13 L'abrogazione differita del presente articolo, rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, c. 6, lett. d), L.R. 44/2017, come stabilito dall'art. 24, c. 1, lett. k), L.R. 31/2018.
14 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
15 Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
16 Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
17 Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
18 Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 20
1. In ogni territorio di gestione associata è istituita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni.
2. La costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del Sindaco del Comune più popoloso dell'ambito territoriale di pertinenza. Essa è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente.
3. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti degli Enti gestori, ferma restando la disponibilità finanziaria. Svolge in particolare le seguenti attività:
a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;
b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24, alla stipulazione del relativo accordo di programma e approva annualmente il relativo Piano attuativo annuale;
c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;
d) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 39;
e) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
f) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;
g) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;
h) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo ente del servizio sanitario regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socioassistenziali;
i) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera h).
4. Per le attività previste dal comma 3, lettere g), h) e i), qualora più Servizi sociali dei Comuni siano ricompresi in un unico distretto sanitario le rispettive Assemblee operano congiuntamente.
7. Qualora l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al Sindaco del Comune medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 5.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 26/2014
2 Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
3 Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
4 Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
5 Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
6 Articolo sostituito da art. 9, comma 43, L. R. 31/2017
7 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
8 Vedi anche quanto disposto dall'art. 20, comma 4, L. R. 31/2018
9 Parole soppresse al comma 6 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
10 Comma 6 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
11 Comma 6 ter aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
Art. 20 bis
1. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale dell'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sociali, nonché al fine di assicurare il concorso dei Comuni associati negli ambiti territoriali dei Servizi sociali dei Comuni nella determinazione delle politiche in materia sociale e nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, è istituita la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni quale organismo di confronto permanente con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato.
2. La Conferenza è composta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di Presidente, e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei Servizi sociali dei Comuni.
3. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o a seguito di presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Conferenza si riunisce in ogni caso almeno due volte all'anno.
4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le funzioni di segreteria sono garantite dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 6, lettera e), L. R. 44/2017
Capo V
 Metodi e strumenti di programmazione, concertazione e partecipazione
Art. 23
1. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano sociale regionale, promuove azioni volte a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza e definisce politiche integrate per la prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio, nonché per il contrasto dell'istituzionalizzazione.
2. Il Piano sociale regionale è coordinato con la programmazione regionale in materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali ed è predisposto in conformità ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo il metodo della concertazione.
4. Il Piano sociale regionale ha durata triennale e conserva efficacia sino all'approvazione di quello successivo. È approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dallo stesso.
5. La rilevazione delle condizioni di bisogno di cui al comma 1 viene effettuata mediante l'utilizzo di indicatori omogenei ai settori sanitario e socioassistenziale, definiti dalla Giunta regionale.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2 Articolo sostituito da art. 59, comma 1, L. R. 22/2019
Art. 24
1. Il Piano di zona (PDZ) è lo strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti territoriali. Il PDZ costituisce inoltre mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato.
2. Il PDZ è definito in coerenza con la programmazione regionale ed è coordinato con la programmazione locale in materia sanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali.
3. Il PDZ è informato ai principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà e deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo aiuto.
5. Il PDZ può prevedere progetti di comunità riguardanti azioni e attività di prevenzione sociosanitaria e di promozione di adeguati stili di vita, diretti a gruppi a rischio sociale o sanitario, nonché a fasce di popolazione interessate da problematiche connesse ai cicli vitali dell'individuo e della famiglia.
6. Il PDZ è definito dai Comuni associati di cui al comma 1, con il concorso dell'Ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, e di tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000 attivi nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato a livello locale. In particolare è assicurato il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché delle organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni.
8. Il PDZ ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo. Il PDZ è aggiornato annualmente mediante Piani attuativi annuali (PAA) che declinano per l'anno di riferimento le azioni che si intendono realizzare e le relative risorse da impiegare.
10. Il documento recante le azioni programmate in materia di integrazione sociosanitaria, regolate con atto di intesa tra gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario regionale, è allegato al PAA e al Piano attuativo del corrispondente ente del Servizio sanitario.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 6 bis, comma 3, lettera a), L. R. 5/2012
2 Articolo sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 22/2019
3 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 2, lettera f), L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 27
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche in materia socioassistenziale, sociosanitaria e socioeducativa, nonché nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per le politiche sociali, di seguito denominata Commissione regionale.
2. La Commissione regionale svolge funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato e può promuovere iniziative di conoscenza dei fenomeni sociali di interesse regionale.
4. La Commissione può essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.
5. Alle sedute della Commissione regionale partecipano gli assessori regionali competenti per le materie in discussione. In relazione agli argomenti trattati sono invitate a partecipare le associazioni rappresentative dei soggetti gestori dei servizi.
6. La Commissione regionale ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale. Si riunisce almeno due volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro trenta giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. Le modalità di funzionamento della Commissione regionale, ivi inclusa la possibilità di articolazione in sottocommissioni, sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, L. R. 19/2006
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 34, comma 2, L. R. 19/2006
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 34, comma 3, L. R. 19/2006
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 4, L. R. 19/2006
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 5, L. R. 19/2006
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 34, comma 6, L. R. 19/2006
7 Articolo sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 22/2019
8 Parole soppresse al comma 7 da art. 102, comma 1, L. R. 13/2020
Capo VI
 Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi
Art. 31
1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie sono soggette al rilascio di autorizzazione all'esercizio.
2. L'autorizzazione è concessa, dal Comune nel cui territorio il servizio o la struttura è ubicata, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività o al legale rappresentante della persona giuridica o della società, previa verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalle disposizioni statali e regionali in materia.
3. La responsabilità ai fini amministrativi è in capo al titolare dell'autorizzazione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili.
4. L'autorizzazione ha carattere personale e non è, in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale.
5. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, dell'attività o della società, di modifica della rappresentanza legale della stessa, nonché di trasformazione dei servizi e delle strutture, si provvede alla modifica o alla conferma dell'autorizzazione, ovvero al rilascio di nuova autorizzazione, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 7.
6. La cessazione dell'attività svolta è comunicata almeno centoventi giorni prima all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e determina la decadenza dell'autorizzazione.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 5/2013
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 5/2013
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 37, L. R. 13/2019
Art. 33
1. L'accreditamento costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'esercizio dell'attività. Il processo di accreditamento dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie è coordinato con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e l'accreditamento delle strutture sociosanitarie di cui all'articolo 31, comma 8.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
4. Le attività concernenti l'accreditamento sono esercitate dal Servizio sociale dei Comuni nel cui ambito territoriale il servizio o la struttura è ubicata, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2. Il relativo provvedimento è rilasciato dal Comune ove ha sede la struttura o il servizio.
4 quater. L'Organismo è costituito ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), con decreto del direttore centrale della direzione regionale competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, che ne stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.
5. Le strutture accreditate sono convenzionabili con il sistema pubblico, senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili, nei limiti del fabbisogno previsto dal Piano sociale regionale e dal Piano sanitario e sociosanitario regionale.
6. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, il Registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 4 bis, L. R. 20/2005
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 8/2022
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 8/2022
4 Comma 4 quater aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 34
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4 ter della legge regionale 8/2001, per le strutture sociosanitarie e ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni relative all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali e socioeducative è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. Lo svolgimento di servizi e la gestione di strutture in assenza di autorizzazione, nonché l'erogazione di prestazioni per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. L'inosservanza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio delle attività o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dall'organo competente ai sensi della normativa regionale, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
4. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti disposti dall'Amministrazione regionale successivamente al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento ai tempi fissati per la realizzazione degli adeguamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
5. Il mancato invio, con le modalità espressamente individuate, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità dell'attività nonché della sospensione e della cessazione dell'attività, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
6. La pubblicizzazione di false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
7. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Sussiste recidiva qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate e introitate dal Comune nel cui territorio è ubicato il servizio o la struttura.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 12, L. R. 18/2011
Art. 35
1. Per l'affidamento dei servizi del sistema integrato si procede all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dei diversi elementi di qualità dell'offerta. È esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso. Alla valutazione del prezzo offerto non può essere attribuito più del 15 per cento dei punti totali previsti in sede di capitolato d'appalto.
2. L'affidamento dei servizi avviene altresì nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, poste a garanzia del mantenimento del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Alla realizzazione degli interventi e servizi di cui alla presente legge si provvede secondo modalità che ne garantiscano la continuità.
4. Al soggetto aggiudicatario dei servizi è fatto divieto, pena la revoca dell'affidamento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, di subappaltare i servizi stessi.
6. L'atto di indirizzo è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 5, L. R. 26/2014
Capo VII
 Risorse umane
Art. 36
 (Operatori del sistema integrato)
3. La Regione, attesa l'ampia possibilità di utilizzo dell'operatore socio-sanitario, ne prevede l'impiego promuovendo un'ulteriore formazione specifica in relazione ai differenti contesti operativi.
4. Il titolo di assistente domiciliare e dei servizi tutelari è a esaurimento.
5. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato, definisce i profili e i livelli di formazione scolastica, universitaria e professionale per gli operatori del sistema integrato.
6. La Regione stabilisce i percorsi formativi degli operatori del sistema integrato da formare nell'ambito del sistema formativo regionale.
10. È comunque fatto salvo il rispetto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, regionale e decentrata.
10 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 giugno 2016, n. 9, nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis, possono essere assunti per lo svolgimento di attività socio - sanitarie previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 esclusivamente gli operatori in possesso della laurea triennale abilitante all'esercizio dell'attività sanitaria- Classe L/SNT2 e per le attività socio educative gli operatori in possesso del diploma di laurea appartenente alla classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.
10 quater. Nelle more della definizione del profilo di animatore sociale e del relativo livello di formazione previsto dal comma 5, nonché della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, da adottarsi ai sensi del comma 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016, sono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le funzioni di animatore sociale, gli operatori in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero inferiore che, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano rispettivamente maturato una esperienza lavorativa almeno pari a quattro e sei anni nello svolgimento delle funzioni di animatore o di educatore nel sistema integrato e nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis.
10 quinquies. Gli operatori privi di titolo di cui ai commi 10 ter e 10 quater che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016, sono privi del requisito di anzianità di servizio previsto, accedono ai corsi di formazione previsti per le corrispondenti figure professionali.
10 sexies. Gli operatori privi di titolo di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell’ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), e gli operatori in possesso del titolo attestante l’acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona possono concorrere, fino al 31 dicembre 2024, al mantenimento dei livelli assistenziali svolgendo le mansioni indicate nei regolamenti regionali di cui all’articolo 31, comma 7. Dall’1 gennaio 2025 le prestazioni di assistenza di base alla persona sono erogate solo da operatori in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario o di operatore socio-sanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 7, comma 2, L. R. 10/2007
2 Parole implicitamente soppresse al comma 2 da art. 9, comma 20, lettera a), L. R. 9/2008
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 31, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 9/2016
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 9/2016
6 Comma 10 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
7 Comma 10 ter aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
8 Comma 10 quater aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
9 Comma 10 quinquies aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
10 Comma 10 sexies aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
11 Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
12 Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
13 Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 3, lettera c), L. R. 24/2016
14 Comma 10 bis sostituito da art. 9, comma 3, lettera d), L. R. 24/2016
15 Comma 10 ter abrogato da art. 9, comma 3, lettera e), L. R. 24/2016
16 Parole sostituite al comma 7 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
17 Parole sostituite al comma 8 da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
18 Parole sostituite al comma 9 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
19 Parole sostituite al comma 10 sexies da art. 80, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
20 Comma 7 sostituito da art. 165, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
21 Comma 8 abrogato da art. 165, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
22 Parole soppresse al comma 10 sexies da art. 165, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 6/2021
23 Parole sostituite al comma 10 sexies da art. 165, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 6/2021
24 Parole sostituite al comma 10 sexies da art. 165, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 6/2021
Art. 37
 (Attività di formazione)
1. La formazione di base e permanente e la qualificazione del personale in servizio costituiscono strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia del sistema integrato.
2. La Regione promuove la formazione di base, continua e permanente degli operatori del sistema integrato, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.
3. La programmazione regionale delle iniziative per la formazione degli operatori del sistema integrato è predisposta dalla Regione con riferimento a quanto stabilito nel Piano sociale regionale e con il concorso degli enti locali.
4. La programmazione regionale di cui al comma 3 costituisce indirizzo per l'attuazione delle iniziative di qualificazione e di formazione permanente e continua degli operatori del sistema integrato, realizzate da enti accreditati per la gestione delle attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, nonché per le attività formative realizzate con il concorso delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore e delle Università degli studi.
5. La Regione, in raccordo con gli enti locali, promuove iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro.
6. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi e servizi sociali promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori a iniziative di formazione continua e permanente.
Capo VIII
 Strumenti di finanziamento e compartecipazione al costo delle prestazioni
Art. 39
1. Le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente, determinato annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali, concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati. Tali risorse perseguono lo sviluppo omogeneo del sistema integrato in ambito regionale.
Note:
1 Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2007, come stabilito dall'art. 66, comma 8, della presente legge.
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 1, comma 1, L. R. 13/2007
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2007
4 Comma 3 sostituito da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 12/2015
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016
Art. 40
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli interventi previsti dal comma 1 da parte di enti privati con finalità di lucro mediante la concessione di contributi in conto interessi, che non possono superare l'ammontare degli interessi stessi, in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 16, L. R. 30/2007
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 2, comma 17, L. R. 30/2007
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 33, L. R. 6/2013
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 67, L. R. 16/2016
5 Comma 1 interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 37/2017
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 72, L. R. 13/2019
Art. 41
2. Tramite il Fondo si provvede al finanziamento di prestazioni e servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1, con priorità per gli interventi diretti al sostegno della domiciliarità.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 1, comma 3, L. R. 13/2007
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 18/2009
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 24, lettera a), L. R. 23/2013
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 24, lettera b), L. R. 23/2013
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 12/2015
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 33, L. R. 14/2016
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 4, L. R. 24/2016
9 Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 1, L. R. 5/2020