Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
TITOLO I
 FINALITÀ E PRINCIPI
Capo I
 Finalità e principi
Art. 2
 (Principi)
1. La Regione e gli enti locali, in attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, garantiscono l'insieme dei diritti e delle opportunità volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie.
2. Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di sussidiarietà, di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti e il sostegno alla libera assunzione di responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali.
4. Le politiche regionali del sistema integrato, gli interventi in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi per la prima infanzia e di edilizia residenziale sono realizzati mediante misure attuative coordinate.
5. Ai fini della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato, in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, gli enti locali e le loro rappresentanze, previste all'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), riconoscono e valorizzano il ruolo dei soggetti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.
7. La Regione assume il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali e le altre parti sociali.