Art. 9
(Funzioni delle Province)
1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato, partecipando in particolare alla definizione e attuazione dei Piani di zona di cui all'articolo 24, con specifico riferimento alle materie di propria competenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Province collaborano alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale.
3. Le Province esercitano funzioni finalizzate alla realizzazione del sistema regionale di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, nonché di diffusione delle conoscenze, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione.