Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Art. 66
 (Norme transitorie)
3. Nelle more della definizione dell'ambito distrettuale di cui al comma 2, nel territorio della provincia di Trieste, l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale è costituita dai sindaci, o loro delegati, del relativo territorio e svolge i suoi compiti unitariamente e nella medesima composizione per tutti gli ambiti distrettuali.
7. Nelle more dell'attuazione del sistema di accreditamento di cui all'articolo 33 possono stipulare contratti e possono convenzionarsi con il sistema pubblico i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 63, comma 1, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2007.
9. Fino alla data di emanazione dell'atto di cui all'articolo 41, comma 4, gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sono autorizzati a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 41 secondo le vigenti discipline di attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998 e successive modifiche, dell'articolo 9 della legge regionale 24/2004 e successive modifiche, nonché secondo quanto previsto dagli atti attuativi dell'articolo 39, comma 2, lettere l bis) e l ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come aggiunte dall'articolo 1, comma 1, della legge 162/1998.
11. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 119, L. R. 1/2007
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 120, L. R. 1/2007
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 120, L. R. 1/2007