Art. 60
(Potere sostitutivo)
1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione di prescrizioni vincolanti, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, previa diffida ad adempiere entro un termine congruo, adotta i provvedimenti anche sostitutivi necessari ad assicurare il rispetto delle norme violate da parte degli enti locali.