Art. 51
(Politiche per le persone detenute ed ex detenute)
1. La Regione promuove politiche per le persone detenute ed ex detenute.
2.
In particolare la Regione:
a) assicura interventi di sostegno a favore delle persone in esecuzione penale, anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri, con particolare riguardo alle persone con bisogni specifici, quali popolazione femminile, immigrati extracomunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso;
b) sostiene l'attivazione di interventi e servizi atti a consentire misure alternative alla detenzione di minori e di madri con figli minori;
c) sostiene azioni finalizzate al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone soggette a misure alternative alla detenzione o ex detenute.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 69, L. R. 1/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 11, L. R. 27/2014
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007