1. La Regione, in conformitą a quanto previsto dalla
legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), e dall'ulteriore normativa regionale di settore, promuove politiche atte a rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunitą, a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di situazioni di disabilitą, a garantire l'inclusione sociale, lavorativa, l'autodeterminazione, l'autonomia, la protezione e la cura delle persone con disabilitą, con particolare riguardo verso le condizioni delle persone con disabilitą gravi.
2.
Per le finalitą di cui al comma 1, oltre a quanto gią previsto dalla normativa di settore, la Regione:
a) sostiene le famiglie che hanno al proprio interno persone disabili, anche promuovendo forme di auto-mutuo aiuto;
b) promuove misure alternative al ricovero in strutture e servizi di sollievo, soluzioni abitative autonome e forme di residenzialitą per le persone disabili gravi prive del sostegno familiare;
c) assicura l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi per migliorare la mobilitą delle persone disabili, anche affette da gravi menomazioni fisiche o sensoriali;
d) favorisce, in collaborazione con il sistema scolastico e universitario, la formazione indirizzata a progettare e realizzare abitazioni, uffici e luoghi di lavoro accessibili;
e) promuove la diffusione delle informazioni sui problemi connessi alla disabilitą e alla vita di relazione delle persone disabili.