Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Art. 46
 (Politiche per le persone con disabilitą)
1. La Regione, in conformitą a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), e dall'ulteriore normativa regionale di settore, promuove politiche atte a rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunitą, a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di situazioni di disabilitą, a garantire l'inclusione sociale, lavorativa, l'autodeterminazione, l'autonomia, la protezione e la cura delle persone con disabilitą, con particolare riguardo verso le condizioni delle persone con disabilitą gravi.