Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Art. 44
 (Politiche per l'infanzia e l'adolescenza)
1. La Regione promuove i diritti e le pari opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso politiche che ne garantiscano la tutela, la protezione, la formazione e le cure necessarie per il benessere psicofisico, l'educazione e lo sviluppo in un idoneo ambiente familiare e sociale, con particolare riguardo verso i minori privi della famiglia naturale.
2. In particolare la Regione:
a) sostiene il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia;
c) promuove l'affidamento familiare del minore temporaneamente privo di cure familiari idonee e ne garantisce comunque, nell'impossibilità dell'affidamento, l'accoglienza presso comunità residenziali;
d) promuove interventi nel campo educativo, formativo e del tempo libero, con particolare attenzione ai minori con disabilità e in situazioni di disagio;
e) promuove collaborazioni educative tra realtà scolastiche ed extrascolastiche, per prevenire il disagio adolescenziale e l'abbandono del sistema formativo, con particolare attenzione all'area penale minorile;
f) realizza il superamento definitivo degli istituti per i minori e la loro riconversione in strutture residenziali con caratteristiche strutturali e organizzative di tipo familiare;
g) contrasta ogni abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza sui minori, in qualsiasi ambito perpetrati;
h) promuove attività di formazione e aggiornamento del personale dei servizi pubblici e privati dedicati, al fine di favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
i) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che si caratterizzano per la loro particolare innovazione e trasversalità;
j) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. La Regione promuove una cultura della pianificazione e della progettazione degli spazi, edifici, aree e percorsi urbani, ispirate al rispetto e all'ascolto delle esigenze delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, sostenendo coerenti interventi di innovazione e riqualificazione a misura dell'infanzia e dell'adolescenza.
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 2 da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 9, comma 18, L. R. 9/2008
2 Integrata la disciplina della lettera e) del comma 2 da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 9, comma 18, L. R. 9/2008
3 Integrata la disciplina della lettera i) del comma 2 da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 9, comma 18, L. R. 9/2008