Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Art. 40
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli interventi previsti dal comma 1 da parte di enti privati con finalità di lucro mediante la concessione di contributi in conto interessi, che non possono superare l'ammontare degli interessi stessi, in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 16, L. R. 30/2007
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 2, comma 17, L. R. 30/2007
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 33, L. R. 6/2013
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 67, L. R. 16/2016
5 Comma 1 interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 37/2017
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 72, L. R. 13/2019