Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Art. 39
1. Le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente, determinato annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali, concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati. Tali risorse perseguono lo sviluppo omogeneo del sistema integrato in ambito regionale.
Note:
1 Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2007, come stabilito dall'art. 66, comma 8, della presente legge.
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 1, comma 1, L. R. 13/2007
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2007
4 Comma 3 sostituito da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 12/2015
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016