Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Art. 33
1. L'accreditamento costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'esercizio dell'attività. Il processo di accreditamento dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie è coordinato con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e l'accreditamento delle strutture sociosanitarie di cui all'articolo 31, comma 8.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
4. Le attività concernenti l'accreditamento sono esercitate dal Servizio sociale dei Comuni nel cui ambito territoriale il servizio o la struttura è ubicata, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2. Il relativo provvedimento è rilasciato dal Comune ove ha sede la struttura o il servizio.
4 quater. L'Organismo è costituito ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), con decreto del direttore centrale della direzione regionale competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, che ne stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.
5. Le strutture accreditate sono convenzionabili con il sistema pubblico, senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili, nei limiti del fabbisogno previsto dal Piano sociale regionale e dal Piano sanitario e sociosanitario regionale.
6. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, il Registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 4 bis, L. R. 20/2005
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 8/2022
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 8/2022
4 Comma 4 quater aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 8/2022