Art. 32
(Vigilanza)
1. La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 31. La verifica comprende altresì la qualità e l'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate.
2. La vigilanza si esercita periodicamente ovvero, in caso di specifiche segnalazioni, mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli sulle strutture e sui servizi.
3. La funzione e le attività relative alla vigilanza sono esercitate dai Comuni in forma associata negli ambiti distrettuali.