Art. 29
(Uffici di tutela degli utenti)
1. Al fine di garantire il rispetto da parte dei soggetti erogatori degli standard e delle garanzie previsti nelle carte dei servizi, č istituito in ciascun Servizio sociale dei Comuni un ufficio di tutela degli utenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Servizio sociale dei Comuni puņ avvalersi degli istituti di patronato e di assistenza sociale presenti nel territorio di pertinenza, attraverso la stipula di apposita convenzione.