Art. 28
(Carta dei diritti e dei servizi sociali)
1. Al fine di tutelare i diritti di cittadinanza sociale e di garantire la trasparenza, consentendo ai cittadini di fare scelte appropriate, i soggetti pubblici e privati erogatori di servizi sociali adottano la Carta dei diritti e dei servizi sociali, in conformità agli indirizzi del Piano sociale regionale.
2. La Carta dei diritti e dei servizi sociali è esposta nel luogo in cui sono erogati i servizi e contiene le informazioni sulle prestazioni offerte, sui criteri di accesso, sulle modalità di erogazione e sulle tariffe praticate. Essa inoltre riconosce il diritto a forme di consultazione e di valutazione della qualità dei servizi e indica le modalità di ricorso in caso di mancato rispetto degli standard e delle garanzie previste.
3. La Carta dei diritti e dei servizi sociali costituisce requisito necessario per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi e delle strutture.