Art. 23 bis
(Piani regionali settoriali sociali)
1. La Regione promuove la realizzazione del sistema integrato anche tramite l'adozione di atti di programmazione relativi a specifiche aree di intervento ovvero a problematiche sociali emergenti, di seguito denominati Piani regionali settoriali sociali.
2. I Piani regionali settoriali individuano gli obiettivi da conseguire, le azioni da realizzare e le relative modalitą, le risorse dedicate, i tempi di realizzazione delle azioni programmate e definiscono le attivitą per la verifica e la valutazione dei risultati.
3. I Piani regionali settoriali sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dallo stesso.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 60, comma 1, L. R. 22/2019