Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Art. 17 bis
2. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di Segretariato sociale e del Servizio sociale professionale.
4. Ai fini del comma 3, l'Assemblea di cui all'articolo 20, in sede di programmazione delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul Fondo sociale regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, destina in via prioritaria la quota di risorse utile al conseguimento degli standard previsti, dandone comunicazione alla Regione.
6. Il supporto tecnico all'Assemblea e alla Commissione di cui all'articolo 20 è assicurato da un ufficio di direzione, programmazione e controllo, presieduto dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e composto dai referenti delle articolazioni previste ai sensi del comma 5.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 44/2017
2 Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 142, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 142, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025