Art. 15
(Relazioni con le organizzazioni sindacali)
1. La Regione e gli enti locali, secondo le proprie competenze, attuano la presente legge garantendo l'informazione, la consultazione, la concertazione e la contrattazione sindacale, secondo le previsioni della vigente normativa statale e regionale, dei contratti nazionali e degli accordi decentrati.
2. La Regione e gli enti locali assicurano la concertazione anche con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura programmatoria e regolamentare derivanti dalla presente legge.