Art. 11
(Funzioni delle Aziende per i servizi sanitari)
1. Le Aziende per i servizi sanitari partecipano alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato, con particolare riferimento all'integrazione sociosanitaria.
2. I Comuni possono prevedere la delega della gestione del Servizio sociale dei Comuni, ovvero di specifici servizi, alle Aziende per i servizi sanitari.
3. Le Aziende per i servizi sanitari, previa autorizzazione della Regione, possono partecipare a societą a capitale misto pubblico e privato o a capitale interamente pubblico per la gestione ed erogazione degli interventi e servizi sociosanitari.