Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Art. 10
2. I Comuni esercitano le funzioni di programmazione locale attraverso i Piani di zona e concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56 ter, comma 9, L. R. 26/2014 nel testo modificato da art. 28, comma 1, L. R. 20/2016