Art. 10
1.
I Comuni sono titolari della funzione di programmazione locale del sistema integrato, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla vigente normativa statale e regionale e in particolare:
a) garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;
b) determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;
c) definiscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
d) esercitano le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
e) coordinano i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito territoriale;
f) concorrono alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale.
2. I Comuni esercitano le funzioni di programmazione locale attraverso i Piani di zona e concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56 ter, comma 9, L. R. 26/2014 nel testo modificato da art. 28, comma 1, L. R. 20/2016