Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), rende effettivi i diritti di cittadinanza sociale realizzando un sistema organico di interventi e servizi.
2. Il sistema organico favorisce altresì la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione individuali e familiari.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la presente legge disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali ampiamente intesi, comprensivi dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, di seguito denominato sistema integrato.