Art. 22
(Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 3 e per l'attuazione integrata delle politiche di cui al titolo III, capo I, la Direzione generale dell'Amministrazione regionale svolge funzioni di impulso dell'attivitā delle Direzioni centrali che intervengono nelle materie di cui all'articolo 3, garantendone il coordinamento e la continuitā dell'azione amministrativa.
2. Ai fini dell'attivitā di coordinamento di cui al comma 1, č istituito presso la Direzione generale il Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale, composto dal Direttore generale, con funzioni di presidente, e dai Direttori centrali competenti nelle materie di cui all'articolo 3.