Legge regionale 23 febbraio 2006 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).

Capo II

Ricerca e sviluppo

Art. 4

(Attività di ricerca e sviluppo)

1. La Regione, in attuazione del SISSAR, sostiene la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e le attività di sviluppo precompetitive funzionali alle esigenze del sistema agroalimentare regionale per rafforzare la competitività e la crescita delle imprese agricole e agroalimentari e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, in particolare per:

a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazione nel settore agroalimentare regionale finalizzati all'incremento e all'utilizzo delle conoscenze scientifiche per lo sviluppo di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere agricola, forestale, ittica, e nella gestione dell'ecosistema agrario;

b) la divulgazione dei risultati;

c) la predisposizione di progetti di ricerca a valenza interregionale e transnazionale per accedere a programmi specifici dell'Unione europea.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA che può, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblici appalti, affidarle:

a) alle Università pubbliche, agli Istituti pubblici di ricerca e di sperimentazione e a altri soggetti pubblici senza scopo di lucro;

b) a soggetti privati senza scopo di lucro e di comprovata qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nei comparti agricolo e agroalimentare.

3. La comprovata qualificazione dei soggetti privati nel settore della ricerca e della sperimentazione di cui al comma 2, lettera b), è accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità adeguate, nonché delle finalità istituzionali e dell'organizzazione aziendale; per le persone fisiche, delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione.

4. I risultati delle attività finanziate sono resi disponibili per tutte le imprese secondo criteri non discriminatori e senza ulteriori oneri per la Regione che può utilizzarli per finalità interne.

5. Al finanziamento degli interventi previsti dal comma 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2007, con lo stanziamento individuato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23 sexies della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), come inserito dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 26/2005, in sede di riparto dei fondi annualmente iscritti sul <<Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico>> di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) sexies, della legge regionale 7/1999, come aggiunta dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 26/2005.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1.Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese per:

a) il personale tecnico e ausiliario;

b) gli strumenti e le attrezzature utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo per la sua durata; qualora le strumentazioni e le attrezzature abbiano una durata superiore a quella del progetto, sono considerate ammissibili a finanziamento per la quota di ammortamento corrispondente alla durata del progetto;

c) le quote di ammortamento dei terreni e dei fabbricati utilizzati per il progetto di ricerca e di sviluppo corrispondenti alla durata del progetto, e la quota del canone di locazione sostenuta per la durata del progetto per fabbricati e terreni;

d) i servizi di consulenza sostenuti esclusivamente per l'attività di ricerca e di sviluppo, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di diritti di licenza e di know how a condizioni di mercato;

e) i costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca e di sviluppo e le altre spese generali.

2.Qualora la spesa non sia imputabile esclusivamente all'attività di ricerca e sviluppo del singolo progetto ammesso a finanziamento, è considerata spesa ammissibile unicamente la quota ad esso riferita.

3.Non sono ammesse a finanziamento le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione del progetto.

4. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto dell'IVA qualora il fruitore possa in qualche modo recuperare l'imposta ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le spese di cui al comma 1 si intendono invece al lordo dell'IVA qualora il fruitore non abbia alcuno strumento per recuperare l'imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.

(1)(2)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

Comma 4 sostituito da art. 3, comma 47, L. R. 12/2009

Art. 6

(Ricerca fondamentale)

1.Per ricerca fondamentale si intende l'attività di ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non direttamente connessa ad obiettivi di produzione, trasformazione e commercializzazione.

2.I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, purché:

a) il progetto sia di interesse generale per il settore e non provochi distorsione della concorrenza in altri settori;

b) sia data informazione e pubblicazione adeguata, con diffusione almeno a livello nazionale al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa conoscere lo stato di avanzamento della ricerca e possa richiedere la disponibilità dei risultati;

c) sia garantita la disponibilità dei risultati a eguali condizioni in termini di costo e di tempo a tutte le parti interessate, compreso il fruitore;

d) il progetto soddisfi le condizioni previste dall'allegato 2 (Sostegno interno: base per l'esonero degli impegni di riduzione) dell'allegato 1 A (Accordo sull'agricoltura) dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio approvato con la decisione n. 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 23 dicembre 1994, n. L 336.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

Art. 7

(Ricerca applicata)

1. Per ricerca applicata si intende l'attività che mira ad acquisire nuove conoscenze per realizzare o migliorare i prodotti agricoli e i processi produttivi, attraverso attività volte alla creazione di nuove conoscenze o all'applicazione innovativa di conoscenze già disponibili.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).

Art. 8

(Attività di sviluppo precompetitive)

1. Per attività di sviluppo precompetitive si intendono quelle per testare i prodotti, i processi e le conoscenze della ricerca fondamentale e applicata.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare del finanziamento nel limite di 100.000 euro, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).

Art. 9

(Cumulo)

1.Per il rispetto del limite di finanziamento di cui al presente capo, si sommano tutti i finanziamenti pubblici percepiti dal medesimo fruitore per attività di assistenza tecnica, compresi quelli cofinanziati.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007