Legge regionale 23 febbraio 2006 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina i servizi di sviluppo agricolo e rurale della Regione Friuli Venezia Giulia in armonia con la politica agricola comunitaria e nel rispetto delle norme in materia di concorrenza al fine di:

a) rafforzare la competitività delle imprese agricole mediante l'incremento dell'efficienza delle aziende, il miglioramento e la valorizzazione degli aspetti qualitativi e commerciali dei prodotti agricoli, la promozione dei processi produttivi rispettosi della salute dei consumatori, dell'ambiente e del benessere degli animali;

b) favorire la diversificazione produttiva promuovendo in particolare la riconversione verso produzioni orientate ad un'agricoltura ecosostenibile ed agroambientale;

c) valorizzare la multifunzionalità delle imprese agricole;

d) promuovere lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali mediante la valorizzazione del paesaggio rurale, della biodiversità, la salvaguardia del tessuto economico, sociale e culturale con particolare riguardo alle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

2. I servizi di sviluppo agricolo e rurale costituiscono l'insieme delle attività e dei soggetti che concorrono all'acquisizione e alla diffusione delle conoscenze per lo sviluppo integrato delle aree rurali e si articolano in attività di ricerca e sviluppo e in attività volte a fornire servizi per la promozione delle conoscenze alle imprese agricole.

3. La ricerca e sviluppo consiste nelle attività volte a favorire lo sviluppo e l'utilizzo delle conoscenze scientifiche per l'innovazione del comparto agricolo e agroalimentare.

4. I servizi per la promozione delle conoscenze consistono nell'informazione, nella consulenza e nell'assistenza specialistica e settoriale rivolta alla generalità degli operatori agricoli e sono finalizzati all'introduzione delle innovazioni tecnologiche e alla razionalizzazione della produzione attraverso una migliore gestione organizzativa dell'azienda, nonché alla diffusione e applicazione degli indirizzi della politica agricola comunitaria.

Art. 2

(Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)

1. La Regione promuove lo sviluppo integrato delle conoscenze scientifiche, dell'innovazione tecnologica, della qualificazione imprenditoriale e della valorizzazione del patrimonio rurale, fondando la propria azione sulla programmazione delle attività mediante il Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) che, in armonia con il Piano strategico regionale, esplicita le attività di ricerca, sviluppo e servizi per la promozione delle conoscenze da attivare nel periodo di riferimento.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agroalimentari, è approvato ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, il SISSAR che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

(1)

3. Il SISSAR tiene conto degli indirizzi tecnici predisposti dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA sulla base dell'evoluzione del comparto agricolo e agroalimentare e del livello di attuazione del SISSAR medesimo.

(2)

4. Il SISSAR è concertato con le rappresentanze sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, con quelle delle cooperative agricole.

(3)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 2, comma 22, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 22, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 22, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 3

(SISSAR)

1.Il SISSAR indica le finalità e gli obiettivi da conseguire, le modalità di realizzazione e le attività da intraprendere attribuendo a ciascuna di esse uno specifico valore. Con riferimento alla ricerca e sviluppo di cui al capo II, il SISSAR in particolare definisce la tipologia delle attività da realizzare e l'eventuale livello minimo percentuale di cofinanziamento. Con riferimento ai servizi per la promozione delle conoscenze di cui al capo III, il SISSAR definisce in particolare le modalità di presentazione dei progetti, il numero minimo e massimo dei fruitori del servizio per tecnico impiegato per ogni tipologia di attività, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento e l'eventuale importo massimo e livello massimo percentuale di finanziamento, la documentazione utile a dimostrare la fruizione del servizio da parte dei fruitori.

(1)

2.Il SISSAR specifica altresì se avvalersi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per l'istruttoria delle domande di finanziamento per i servizi per la promozione delle conoscenze, ai sensi dell'articolo 8, commi 22 e 23, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18/2004.

3.Le attività individuate dal SISSAR si realizzano con specifici progetti a cura dei soggetti interessati all'attuazione, nonché attraverso l'attività di consulenza svolta dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).

(2)

4.L'ERSA cura il monitoraggio delle attività del SISSAR realizzate nel corso dell'esercizio ai fini della predisposizione degli indirizzi tecnici di cui all'articolo 2, comma 3.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 22, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.